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***Il mio mondo***Puppy's World 10월 23일 Discussione su Legge 8 Agosto 2008 n 133
Citazione Legge 8 Agosto 2008 n 133 10월 22일 Legge 8 Agosto 2008 n 133Ragazzi vi metto a disposizione il titolo V di questa "genialità legislativa" del nostro attuale governo intitolata"inerenti all'istruzione e ricerca"..leggeteli
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
Art. 15. 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati: 4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. Art. 16. 1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. 2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate. 3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. 4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime. 5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento. 6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati. 7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo. 9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione. 10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti. 11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto. 13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime. Art. 17. 1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. 5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. Ragazzi vi metto il link de testo integrale...leggete un po:http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm
10월 5일 X ki sa ascoltare....AScoltatela:http://it.youtube.com/watch?v=l70uO3_B3p8
TU InSeGnaMi
Tutto sbagliato,
Tutto da rifare, Da cancellare E vivere di nuovo, In questa vita Che va male, Che fa male… Tutto è già perso e Tutto è da trovare, Scegliere il verso E la direzione, Puntare dritto, E questa volta Non sbagliare… Tu dimmi come si fa A non sbagliare, E dimmi come si fa A non cadere, Tu insegnami come si fa A non sbagliare, Insegnami come si fa A non cadere… Tutto è sbagliato Tutto è da rifare, Anche l’amore, Un maledetto amore, Che ci fa credere e sognare E poi, e poi… Quanti percorsi, Rapide inversioni; Strade in salita, Strade senza uscita; Mi volterò per esser certo Di non sbagliare… Tu dimmi come si fa A non sbagliare, E dimmi come si fa A non cadere, Tu insegnami come si fa A non sbagliare, Insegnami come si fa A non cadere… (Tu dimmi come si fa) (A non sbagliare,) (E dimmi come si fa) (A non cadere,) (Tu insegnami come si fa) (A non sbagliare,) Insegnami come si fa A non cadere… (Tu dimmi come si fa) (A non sbagliare,) (E dimmi come si fa) (A non cadere,) (Tu insegnami come si fa) (A non sbagliare,) (Tu insegnami come si fa) (A non cadere…) (Tu dimmi come si fa) (A non sbagliare,) (Tu dimmi come si fa) (A non cadere,) (Tu insegnami come si fa) (A non sbagliare,) (Insegnami come si fa) (A non cadere…) (Tu dimmi come si fa) (A non sbagliare…) (Grazie a Rina Miky '89 per questo testo) Testi di Gigi Finizio A modo MIo... Questa canzone mi ha preso tanto quando l'ho ascoltata...... Mi ha fatto pensare molto a come mi sento delle volte.....
A modo mio
Hai ragione tu Quando dici che non riesco a vivere Senza te… Non respiro più, Tutto il resto sembra inutile, lo sai, Se te ne vai… Via dagli occhi tuoi C’è una notte senza fine, Un mare che Non mi bagna più, Amore, amore no… A modo mio Saprei come fare… A modo mio Troverei le parole… A modo mio Tu non sarai dentro di me La solitudine… A modo mio Ricominciare… A modo mio Ti saprei ritrovare Ma dove sei… Tu non lo stai Stanotte quanto ti vorrei… Ora siamo qui, Spenti da un interruttore illogico, E non vorrei… Briciole di noi, Basta un po’ di vento Per soffiarci via, Anima mia… Via dagli occhi tuoi C’è una notte senza fine, Un sole che Non riscalda sai, Amore, amore no… A modo mio Saprei come fare… A modo mio Troverei le parole… A modo mio Tu non sarai dentro di me La solitudine… A modo mio Ricominciare… A modo mio Ti saprei ritrovare Ma non potrei dimenticare… Ho cercato un altro Paradiso da inventare, Ma non posso Lasciarti andare via, Amore, amore no… Tu non sarai dentro di me La solitudine… A modo mio Ricominciare… A modo mio Ti saprei ritrovare Ma dove sei… Tu non lo stai Stanotte quanto ti vorrei… (Grazie a Rina Miky '89 per questo testo) Testi di Gigi Finizio 9월 30일 Non ti Scordar mai di Me
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